Nuovo DPCM, il CAI precisa: sì ad attività sportiva in montagna, no a gite e passeggiate
Dalla sede centrale del Club Alpino Italiano specificano: “Lo spostamento deve limitarsi all’attività stessa, con rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata”
Dopo i dubbi e le perplessità che neppure le FAQ governative sono riusciti a chiarire in merito agli spostamenti in montagna, la sede centrale del CAI ha voluto effettuare alcune precisazioni, tese a risolvere qualsiasi dilemma.
Innanzitutto, in area arancione è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per praticare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.
Secondo il CAI per lo svolgimento di attività sportive in montagna è “consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale (ma in ambito regionale) laddove: non si risieda in area rossa; il territorio comunale non sia montano e non consenta le attività sportive di cui al quesito posto, se in area arancione; si risieda in area gialla”.
Inoltre, “a essere consentita al di fuori del proprio Comune è solo ed esclusivamente l’attività sportiva e non la semplice gita o la passeggiata. Lo spostamento deve limitarsi all’attività stessa, con rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata”.