Il TAR impedisce l’abbattimento dei tigli di Corso Colombo a Fossano

15 novembre 2021 | 16:31
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Il TAR impedisce l’abbattimento dei tigli di Corso Colombo a Fossano

Dopo la sospensione dello scorso maggio arriva la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale a seguito del ricorso promosso dai Radicali e dalla sezione fossanese del Partito Democratico.

Fossano. Dopo alcuni mesi di sospensione della vicenda, il Tribunale Amministrativo Regionale ha espresso ufficialmente la sentenza circa la questione dei cinquantasette tigli di Corso Colombo, impedendone l’abbattimento. Esultano, dunque i promotori del ricorso contro la delibera di abbattimento approvata dal Consiglio Comunale della città degli Acaja lo scorso 11 febbraio, vale a dire, su tutti, i Radicali cuneesi e nazionali, il circolo fossanese del Partito Democratico e Italia Nostra.

La decisione di abbattere gli alberi del Corso era stata presa dal Comune di Fossano per questioni di sicurezza dei pedoni e di salubrità dei palazzi sui quali gli stessi alberi affacciano, soprattutto a causa della vicinanza di alcuni rami ai balconi. La richiesta di intervento sulla questione era sopraggiunta a partire dalle segnalazioni dei privati cittadini, accolte dal Consiglio Comunale. In contrasto tale decisione si sono da subito mossi con forza i gruppi sopracitati e in particolar modo l’Associazione Radicali Cuneo, che ha portato la questione anche al di fuori dell’ambito territoriale, come dimostra l’impegno, in qualità di promotrice del ricorso al TAR, dell’avvocato Giulia Crivellini, attualmente tesoriera dei Radicali Italiani.

Nella sentenza emessa oggi dal TAR si legge: “Nel caso di specie la decisione di abbattere i 57 alberi, contenuta nel provvedimento impugnato, è stata ponderata dall’amministrazione sulla base di alcuni dati di esperienza alquanto risalenti (quali le denunce di alcuni residenti nella zona interessata indicate nel provvedimento impugnato – cfr. doc. 1 di parte resistente), di una perizia tecnica (cfr. doc. 3 di parte resistente) e di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 01.02.2021 (cfr. doc. 6 di parte resistente). In particolare dalla perizia del 2014 emerge la vicinanza degli alberi ai condomìni (si parla di colletti che distano 3m dalle facciate); l’impraticabilità della potatura (dannosa anche per la fisiologia degli alberi) necessaria per rimediare ai disagi citati; l’inadeguatezza della scelta a monte di collocare i tigli nel viale in questione; la ragionevole produzione degli avvallamenti e irregolarità sul piano del marciapiede.

In data 10.03.2021, quindi successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, l’amministrazione ha commissionato una verifica fitostatica degli alberi in questione con metodologia VTA (Visual Tree Assesment, – cfr. doc. 11 di parte ricorrente), con controlli visivi e strumentali. Da tale indagine emerge che la presenza delle radici sui marciapiedi dipende dalla ridotta dimensione dei cordoli e della superficie scoperta che non consentono lo scambio gassoso tra l’atmosfera e le radici che pertanto tendono a rimanere in superficie; lo stato delle chiome è complessivamente buono (nonostante i ripetuti interventi di drastica potatura). Emerge uno stato di salute degli alberi che oscilla tra la pericolosità bassa (classe “B”) e la pericolosità moderata (classe “C”) che richiedono controlli periodici. In questa analisi fitostatica viene individuato un solo albero ritenuto da abbattere per l’elevato livello di pericolosità e compromissione.

[…] Il provvedimento in esame, pertanto, risulta illegittimo per difetto di istruttoria e si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità”.