Peveragno, sospesa licenza a sala giochi che utilizzava pos come bancomat

La Polizia di Stato intensifica i controlli alle sale giochi per il contrasto del gioco d’azzardo patologico
La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I., e le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, oggetto della Legge regionale n. 19/2021 del Piemonte, hanno controllato numerose Sale Giochi ubicate in questo capoluogo e provincia.
A carico della Sala Giochi “AWP” e “VLT”, sita a Peveragno (CN) in Strada Provinciale 564, si accertava che la titolare utilizzava un dispositivo POS per anticipare il contante agli avventori e agevolare il gioco presso i propri sistemi AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal), trasformando, di fatto, il POS in un Bancomat, violando quanto previsto dalla richiamata legge Regionale che prevede una distanza dai punti Bancomat di almeno 400 mt per i comuni sopra i 5.000 abitanti.
Sulla base di quanto emerso, è stato notificato il provvedimento del Questore di Cuneo di sospensione immediata della licenza di Pubblica Sicurezza per giorni 15 (quindici), ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S..
Inoltre, nel capoluogo sono stati eseguiti controlli a dieci sale scommesse e VLT, a carico dei cui titolari/gestori, è stata accertata la violazione dell’art. 23 comma 5 della Legge della Regione Piemonte n. 19/2021, per aver oscurato le vetrine prospicenti la strada con pellicole, tende, manifesti che limitavano la visibilità dall’esterno. La sanzione comminata a ciascun titolare della licenza ammonta a 1.000 €, per un totale di 10.000 € complessivi.
La Questura evidenzia che la legge regionale del Piemonte contro il gioco d’azzardo patologico, prevede tra le varie prescrizioni: il divieto di pubblicità relativo al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e qualsiasi forma di pubblicità relativa all’apertura di sale gioco e scommesse; una distanza minima di 300 mt (per i comuni fino a 5000 abitanti) e di 400 mt per i comuni sopra i 5000 abitanti) per l’apertura di nuove sale giochi rispetto a una serie di luoghi sensibili quali: istituti scolastici secondari di secondo grado, università, istituti di credito, sportelli ATM, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati e altre attività creditizie, ospedali e strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette. Il cosiddetto distanziometro non si applica agli esercizi già esistenti.